UTILIZZO CREDITO TRANSIZIONE 5.0. LE REGOLE.

Il credito di imposta transizione 5.0 è stato introdotto dal DL 19/2024 e permette alle imprese di ottenere un beneficio fiscale per gli investimenti effettuati in ambito di innovazione e transizione digitale.

La circolare del MIMIT ha precisato le regole in caso di modifiche al progetto iniziale comunicato.

LE REGOLE DEL MIMIT

• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

• La compensazione è possibile solo dopo che il GSE ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito spettante, trascorsi 5 giorni da tale trasmissione.

• Il credito è utilizzabile solo decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione.

• Tale comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento da parte dell’impresa.

• Qualora siano state apportate modifiche al progetto rispetto a quanto inizialmente certificato, queste devono essere documentate nella certificazione ex post.

• È vietato includere modifiche sostanziali, come ad esempio l’aggiunta di nuove tipologie di beni o variazioni significative nel perimetro del progetto.

• In caso modifiche sostanziali, l’impresa deve rinunciare alla comunicazione di agevolazione e, eventualmente, presentare una nuova richiesta.

• Il credito d’imposta può essere utilizzato in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. Se non utilizzato entro tale data, può essere riportato e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

• Può essere utilizzato anche in un’unica soluzione entro la fine del 2025, senza vincoli specifici di ripartizione.

• Il credito non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti per i crediti da quadro RU (250.000 euro) e per la compensazione nel modello F24 (2 milioni di euro).

• Inoltre, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

• Il credito non può essere ceduto o trasferito

• Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini dei rapporti di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR