29 Maggio 2023
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Doddò
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POSSO INSTALLARE UNA DASH CAM O LA TAXICAM IN AUTO SENZA SUBIRE UNA MULTA?
È bene precisare la differenza tra i due termini. Entrambe sono piccole telecamere che vengono installate nella propria auto. Mentre la prima riprende in diretta quanto accade sul fronte strada la seconda, invece, viene puntata all’interno dell’abitacolo.
A COSA SERVONO?
La dash cam ha lo scopo primario di fornire prove da offrire in propria difesa in caso di multe o incidenti stradali. La taxicam viene usata essenzialmente per postare sui social network scene di quanto accade nell’abitacolo.
SONO LEGALI?
Al momento si. Nulla la legge prevede in merito. Certamente il codice della strada prevede che il conducente deve avere sempre la visuale di guida completamente libera (art. 141) e, pertanto, occorre fare attenzione a installarla senza ostacolare la visibilità del conducente. Lo stesso articolo, però, prevede anche che il conducente deve sempre mantenere il controllo del proprio veicolo e agire prontamente in condizioni di sicurezza. Molto spesso sono state emesse pesanti sanzioni perché le immagini della taxicam hanno dimostrato che il guidatore, più che guardare attentamente la strada, era intento a fare l’attore.
MA LE RIPRESE RAPPRESENTANO DAVVERO UN PROVA DELL’ACCADUTO?
Anche in questo caso la risposta è affermativa ma con qualche precisazione. Video e riprese in genere sono “prove atipiche” che il giudice valuta discrezionalmente. Sono una prova se non vengono contestate dalla parte avversaria in giudizio, cosa che puntualmente accade. In questo caso la Corte di Cassazione ha stabilito che la contestazione deve essere puntuale e convincente. Le contestazioni generiche non devono essere prese in considerazione.
E LA PRIVACY VIENE RISPETTATA?
Manca ancora una specifica pronuncia del Garante della Privacy. Al momento è sufficiente rispettare le regole stabilite dal Regolamento UE 2016/679:
• è vietato divulgare a terzi le immagini senza il consenso degli interessati. Occorre dunque oscurare i volti, le targhe e tutti gli elementi distintivi di cose e persone;
• è consentito solo un utilizzo “privato” delle immagini, a favore di persone fisiche;
• chi detiene immagini deve conservarle in modo tale da impedire l’accesso illecito da parte di terzi;
• il campo visivo delle immagini non può estendersi oltre il limite legato alla finalità per cui le immagini vengono effettivamente acquisite.