CONGEDO PARENTALE 2024. COME FUNZIONA.

A partire dal 13 agosto 2022 (Decreto Legislativo n. 105 del 30 giugno 2022), il congedo parentale ha nuove regole e, ultimamente si sono sommati i nuovi provvedimenti introdotti dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024. Sostanzialmente si tratta di una tutela diversa e aggiuntiva rispetto al periodo di congedo di maternità/paternità, che prevede il riconoscimento di un’indennità dopo la presentazione dell’apposita domanda all’INPS.
A CHI SPETTA E PERIODI DI FRUIZIONE
Spetta ai genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, inclusi i lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile, ex IPSEMA. Il congedo spetta ai genitori in costanza di rapporto di lavoro per un periodo complessivo di massimo 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi. I periodi in questione possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente purché non venga superato il limite complessivo di 11 mesi.
I genitori, inoltre, hanno anche la possibilità di frazionare a ore il periodo. Il congedo parentale spetta con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti siano genitori adottivi o affidatari. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto viene meno dalla data di interruzione. Ai lavoratori autonomi, infine, spetta per 3 mesi per ogni genitore, da fruire nel primo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia).
NON HANNO DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE:
La durata deve essere gestita rispettando le seguenti regole:
INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI Ai lavoratori dipendenti che fruiscono del congedo parentale spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, che va calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo. Questa spetta entro i 12 anni di età del bambino o della bambina (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 9 mesi.

Nello specifico, nei termini sopra descritti:
• alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
• al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
• a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi;
• al genitore solo sono riconosciuti 9 mesi di congedo parentale indennizzati al 30 per cento della retribuzione.

Per i periodi di congedo successivi ai 9 mesi indennizzati (cioè 10° e 11° mese), l’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera spetta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

MAGGIORAZIONE 2023 E 2024
La Legge di Bilancio 2023, inoltre, ha introdotto una maggiorazione dell’indennità per uno solo dei 9 mesi indennizzabili tra i due genitori, per cui l’indennità passa dal 30 all’80% della retribuzione.
La manovra del 2024 ha previsto una ulteriore maggiorazione che per un altro mese è elevata al 60%. Solo per l’anno in corso, nel 2025 l’indennità sarà aumentata all’80%.
Questi periodi possono essere richiesti sia dalla madre sia dal padre, alternativamente, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina (a condizione che il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023).