23 Maggio 2023
By
Doddò
ASPIRANTI INSEGNANTI DI YOGA. INFORMAZIONI UTILI.
Ad oggi in Italia la legge non prevede un titolo di studi o professionale da conseguire per essere riconosciuto come insegnante di yoga. Questa disciplina, infatti, rientra tra le professioni non regolamentate, o meglio, tra quelle che non prevedono un ordine professionale di categoria con la relativa iscrizione obbligatoria.
Pur trattandosi di una cosiddetta professione “aperta”, tuttavia l’insegnante di yoga non può esercitare detta professione in maniera assolutamente libera ed arbitraria.
Esistono delle regole generali che devono essere rispettate a prescindere.
ASPETTI LEGALI E FISCALI
- Nel caso in cui l’insegnante di yoga eserciti il lavoro in proprio (e non come dipendente presso un centro o una associazione), e l’attività si svolge in modo continuativo e organizzato, deve obbligatoriamente aprire la Partita Iva. Detta apertura consentirà il libero esercizio della professione evitando le conseguenze negative di un eventuale accertamento da parte delle autorità competenti, cioè senza incappare in eventuali accuse di lavoro in nero e di evasione fiscale. L’insegnante con partita iva, quindi, avrà assegnato un codice ateco dell’attività, adotterà un regime fiscale a seconda degli incassi dichiarati, avrà una cassa previdenziale alla quale versare i relativi contributi. Dovrà emettere le fatture, dichiarare obbligatoriamente un reddito e, di conseguenza, pagare le imposte.
- Nel caso in cui l’insegnante eserciti l’attività in maniera sporadica, non organizzata, senza vincoli di subordinazione e coordinamento, ma in maniera occasionale, il reddito che percepirà non dovrà essere dichiarato entro certi limiti (euro 4.800) e non avrà alcun obbligo fiscale da rispettare.
- Se l’attività viene esercitata in maniera gratuita, non vi sarà alcuna implicazione, almeno sotto l’aspetto fiscale.
Ma gli aspetti legali da prendere in considerazione nello svolgimento di una attività sono molteplici, indipendentemente dal modo in cui si esercita (gratuitamente o a pagamento). Esisteranno sempre responsabilità direttamente conseguenti o connesse all’attività: età degli alunni, infortuni o lesioni, vendita non dichiarata di prodotti ecc..
COMPETENZA E FORMAZIONE
La maniera migliore per limitare possibili ed eventuali danni (soprattutto agli alunni o discepoli), è quella di garantire uno standard minimo di competenze e formazione agli insegnanti. Ad esempio la Legge 14 gennaio 2013 n. 4 (che disciplina tutte le professioni non regolamentate e le professioni non organizzate in ordini o collegi), stabilisce che le prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi devono essere esercitate con trasparenza, con competenza e nel rispetto dei canoni deontologici. Prevede la nascita di associazioni di settore che sensibilizzino gli addetti ai lavori su queste tematiche e garantiscano corsi di formazione e preparazione adeguati. Inoltre prevede la possibilità di certificare le competenze attraverso le attestazioni UNI. Il 6 dicembre 2016, infatti, viene pubblicata la Norma UNI per gli insegnanti di Yoga. L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione ha specificato la norma tecnica, cioè la procedura che un Ente accreditato deve seguire al fine di verificare se un insegnante di Yoga è particolarmente qualificato. Alla fine del percorso, al professionista verrà rilasciato un certificato in cui si attesta che possiede i requisiti previsti dalla Norma UNI. È bene precisare che questo certificato non è obbligatorio.